Covid- 19, Zona Rossa - Disposizioni per il mercato settimanale di Venturina Terme
Con l'ordinanza n. 5 del 30 marzo 2021 la Sindaca di Campiglia Marittima, vista l'istituzione della zona rossa per la Regione Toscana in modo da limitare i contagi da Covid-19, dispone quanto segue per lo svolgimento del mercato settimanale a Ventuina Terme di cjui si allega la planimentria
1. di consentire, all’interno del mercato settimanale di Venturina Terme, nella conformazione della planimetria allegata al presente atto come sua parte integrante e sostanziale l’attività di vendita al dettaglio dei soli generi del settore alimentare, prodotti agricoli e florovivaistici;
2. di approvare la predisposizione dei banchi nella versione indicata nella planimetria allegata al presente provvedimento nella sua configurazione ridotta ai soli banchi che vendono generi del settore alimentare, prodotti agricoli e florovivaistici, concordata con le associazioni di categoria e con i rappresentanti degli operatori che frequentano il mercato;
3. di prevedere l’attuazione delle seguenti condizioni:
- sospendere le concessioni/autorizzazioni alla occupazione del suolo pubblico relative al mercato settimanale di Venturina Terme riguardanti la vendita al dettaglio di generi non alimentari (non costituenti servizio di prima necessità);
- sospendere l’attività di spunta per evitare la presenza di ulteriori operatori che potrebbero dar luogo ad assembramenti;
- attuare una diversa collocazione dei posteggi alimentari del mercato settimanale di Venturina Terme in modo da tale da consentire una maggiore distanza fra gli stessi e conseguentemente una maggiore distanza interpersonale fra gli avventori come indicato nella planimetria allegata;
4. di disporre che i singoli operatori ammessi a partecipare, al fine di garantire il rispetto delle norme di contenimento dell’emergenza covid-19 e del rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale procedano:
- a dare informazione alla clientela;
- ad adottare tutte le misure preventive al fini di limitare la diffusione del contagio da COVID-19;
- a garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro nelle aree oggetto di occupazione e nelle aree limitrofe di pertinenza;
- a mettere a disposizione soluzioni idonee per la pulizia delle mani da parte della clientela;
- ad informare il proprio personale di quanto previsto dai DPCM in vigore e dalle ordinanze del Ministro della Salute e della Giunta Regionale Toscana;
5. di non conteggiare le assenze degli operatori commerciali maturate a decorrere dal giorno 12 marzo 2020 ai fini del computo generale delle assenze e degli altri pertinenti effetti di legge;