L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 approva la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rigths of the Child - CRC), ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176.
Dal 1989, la Convenzione è divenuta il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche: ad oggi sono 196 gli Stati che si sono vincolati giuridicamente, tramite la ratifica, al rispetto dei diritti in essa riconosciuti. Un 197° paese, gli Stati Uniti d'America, ha firmato il trattato senza tuttavia procedere mai alla ratifica.
Il documento è stato elaborato armonizzando differenti esperienze culturali e giuridiche, dopo quasi un decennio di lavori preparatori.
La Convenzione rappresenta un testo giuridico di eccezionale importanza poiché riconosce, in forma coerente, tutti i bambini e tutte le bambine del mondo come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici.
È composta di 54 articoli e il suo testo è diviso in tre parti: la prima contiene l’enunciazione dei diritti (artt. da 1 a 41), la seconda individua gli organismi preposti e le modalità per il miglioramento e il monitoraggio della Convenzione (artt. 42-45), mentre la terza descrive la procedura di ratifica (artt. 46-54).
Completano la Convenzione tre Protocolli, approvati tra il 2000 e il 2011, concernenti i bambini in guerra, lo sfruttamento sessuale e le procedure di reclamo.
Principi fondamentali dei diritti dell'infanzia
Sono quattro i principi fondamentali della Convenzione:
a) Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.
b) Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità.
c) Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell'adolescente (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati.
d) Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.
Fonte: sito UNICEF
www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm